Il dipendente assente per malattia è tenuto a dare immediata comunicazione, salvo comprovato impedimento, all'istituto nel quale presta servizio, della sua assenza non oltre l'orario di inizio delle lezioni (entro le ore 8,20), anche nel caso di prosecuzione dell'assenza stessa. Il dipendente stesso, salvo comprovato impedimento, è tenuto a recapitare o spedire a mezzo raccomandata a.r. Il certificato medico di giustificazione dell'assenza, con indicazione della sola prognosi, entro 2 giorni successivi dall'insorgere della malattia o dalla sua prosecuzione. Nel caso in cui tale termine scada in giorno festivo, esso è prorogato al 1° giorno lavorativo successivo.
Si rammenta che l’inosservanza delle norme sulla comunicazione della malattia costituisce infrazione disciplinare.
Nel caso in cui il dipendente malato, durante la malattia, dimori in luogo diverso da quello dichiarato all’amministrazione, deve darne comunicazione preventiva, precisando il recapito dove può essere reperito. Nel caso in cui il dipendente debba allontanarsi, durante le fasce di reperibilità, dall'indirizzo comunicato, per visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici (es. Trattamenti terapeutici presso strutture sanitarie) o per altri giustificati motivi (che a richiesta dell'amministrazione devono essere documentati), è tenuto a darne preventiva comunicazione all' amministrazione con l'indicazione della diversa fascia oraria di reperibilità.
Si precisa che la reperibilità nelle fasce orarie va dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00, compresi i giorni festivi (fino a quando non entrerà in vigore la regolamentazione con prossimo decreto ministeriale)
Si chiarisce al riguardo che il dipendente autorizzato dal medico curante ad uscire è tenuto, comunque, a farsi trovare nel domicilio comunicato nelle suddette fasce orarie.
Si riporta di seguito la casistica che si è formata a seguito delle sentenze emanate dagli organi giurisdizionali:
Si considera giustificato motivo, un ragionevole impedimento, cioè un motivo serio ed apprezzabile che induca a compiere adempimenti non rinviabili oltre le fasce orarie. La prova dell’esistenza di un giustificato motivo di assenza è a carico del dipendente che dovrà dimostrare il valore delle ragioni poste a base dell’impossibilità di essere sottoposto a visita medica.
Solo in caso di urgenza, deve considerarsi lecita, l’assenza del dipendente dal domicilio per recarsi dal proprio medico curante per effettuare accertamenti
L’assenza del dipendente dal proprio domicilio durante le fasce di reperibilità per sottoporsi a trattamenti fisioterapici costituisce un giustificato motivo solo nel caso in cui il dipendente fornisca la prova dell’impossibilità, se non a prezzo di gravi sacrifici, di effettuare tali cure utilizzando orari diversi.
Deve considerarsi giustificata l’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità dovuta alla necessità di recarsi dal proprio medico curante per l’insorgere di una colica o per accertamenti urgenti.
E’ considerata ingiustificata:
- L’assenza di un dipendente se non sia stato possibile eseguire la visita medica domiciliare per un guasto al campanello dell’abitazione del dipendente stesso.
- Assenza al domicilio durante la visita fiscale se il dipendente abbia cambiato domicilio o si sia allontanato dal domicilio senza informare l’amministrazione.
- Come assenza al domicilio il dipendente che, pur in casa, non ha sentito il campanello, perché impegnato a fare la doccia. Il comportamento del dipendente assente per malattia deve essere improntato a diligenza, la quale consiste nel consentire la visita di controllo
- Se al momento dell’accesso del medico il dipendente non si trovi nella propria abitazione perché magari si è recato in cantina, nel box, nel solaio, in giardino ecc.. In tali casi non va configurata l’assenza se il dipendente sopraggiunge prima che il medico si allontani. Il medico nell’effettuare la verifica deve annotare sul referto tali circostanze.
L’assenza al domicilio durante le fasce di reperibilità per accompagnare in auto la moglie, sprovvista di patente, a fare la spesa, ciò sia per pochezza della giustificazione, sia per l’estrema facilità di avvalersi di altri orari.
Non è infrequente il caso del dipendente che, risultato assente alla visita domiciliare di controllo, si sottoponga successivamente a visita ambulatoriale e che il medico fiscale confermi la prognosi del medico di parte. In tal caso la visita ambulatoriale non giustifica l’assenza al domicilio, ma ha lo scopo di certificare l’effettività della malattia e di valutarne la durata. La trattenuta dello stipendio deve essere ugualmente operata anche se il dipendente si è presentato alla visita ambulatoriale, qualora lo stesso non abbia provveduto comunque a giustificare l’assenza al proprio domicilio al momento della visita di controllo.
L'amministrazione, una volta ricevuta la comunicazione del dipendente assente per malattia, ha l’obbligo di disporre il controllo della malattia da parte della ASL di competenza fin dal ‘primo giorno di assenza, salvo particolari impedimenti di servizio.
Il controllo non è disposto se il dipendente è ricoverato in ospedali pubblici o convenzionati.
L'amministrazione può verificare, nell'ambito e nei limiti delle vigenti disposizioni, la permanenza del dipendente nel proprio domicilio durante le fasce orarie obbligatorie.
L’amministrazione dispone il controllo in ordine alla sussistenza della malattia del dipendente anche nel caso di assenza di un solo giorno, tenuto conto delle esigenze funzionali e organizzative.
Si fa presente che, ove quanto è già stato oggetto dell’iniziale accertamento fiscale dovesse essere modificato da certificazioni mediche successive, l’amministrazione è tenuta chiedere un’ulteriore visita fiscale per l’accertamento della nuova situazione.
Per le assenze per visite specialistiche, terapie e accertamenti diagnostici si applica lo stesso il nuovo regime sia per quanto concerne le modalità di certificazione sia per quanto riguarda la retribuzione. L’amministrazione che ha conoscenza della circostanza a seguito della comunicazione del dipendente, valuterà di volta in volta, se richiedere la visita domiciliare di controllo per i giorni di riferimento.
Requisiti della certificazione medica:
La certificazione medica deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica e si intende: medico di base, ospedale, pronto soccorso, ambulatorio distrettuale delle A.S.L, clinica o medico specialista purché convenzionati con il S.S.N,
Si precisa che sarà necessario, nel caso la certificazione venga rilasciata da un medico di base o da struttura convenzionata, l’indicazione del codice regionale di identificazione rilasciato dalla ASL o la dicitura “struttura convenzionata con S.S.N.”
Se il certificato viene rilasciato da una struttura non idonea, dovrà essere esibito al proprio medico di base che rilascerà a sua volta una certificazione valida attestante l’effettuazione della prestazione medica praticata.